Equity crowdfunding

Indice

Key Takeways

1. L’equity crowdfunding è l’acquisto di un titolo di partecipazione di una società
2. L’Italia è il primo paese europeo ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding
3. Il punto di vista dell’investitore: L’investitore è un socio a tutti gli effetti.
4. Il punto di vista della startup: Lo statuto della start up deve prevedere che nel caso di exit i soci possano vendere le loro quote ad un soggetto terzo
Per l’impresa, è una forma innovativa di accesso al credito. Per l’investitore, un metodo di partecipazione al capitale di rischio imprenditoriale. Quindi, l’equity crowdfunding è l’acquisto di un titolo di partecipazione di una società: l’investitore riceve come corrispettivo del finanziamento una quota del capitale sociale, con gli annessi diritti patrimoniali e/o amministrativi.

Situazione in Italia, regolamentazione e il ruolo del portale

Nella maggior parte dei Paesi il fenomeno non è soggetto a regolamentazione e si fa riferimento alle normative di già esistenti. Invece, l’Italia è il primo paese europeo ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding. Si faccia riferimento alla trattazione sul sito della Consob. Il tessuto produttivo italiano è fondato sulle piccole e medie imprese e le società riconosciute come start up innovative sono viste come uno stimolo alla crescita economica del paese. L’equity crowdfunding è uno strumento che favorisce lo sviluppo delle aziende attraverso regole e modalità di finanziamento che sfrutta le potenzialità dell’online.

I portali di equity crowdfunding sono piattaforme digitali che facilitano la raccolta di capitale di rischio da parte delle start up innovative. Questi sono regolamentate dalle normative dettate dalla Consob: il legislatore garantisce l’affidabilità e la qualità del servizio.

 

La gestione delle piattaforme è riservata a due categorie di soggetti:

  • i soggetti autorizzati dalla Consob e gli iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima autorità;
  • le banche e le imprese di investimento già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento.

L’elenco dei gestori è consultabile sul sito della Consob.

 

Agli iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina più semplice rispetto a quella definita per gli intermediari tradizionali. Tuttavia, questi non possono detenere somme di denaro degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari richiesti. Non possono svolgere in alcun modo servizi di consulenza finanziaria verso gli investitori.

 

Il ruolo del portale è duplice: intermediazione strumentale e carattere educativo.

Esso fornisce gli strumenti per la partecipazione autonoma alla campagna di investimento e assicura che gli investitori abbiano tutti i mezzi a disposizione per comprendere caratteristiche e rischi delle operazioni proposte.

 

Il regolamento Consob prevede che l’investitore sia messo in condizioni di conoscere adeguatamente tre aspetti dell’equity crowdfunding.

 

  • Il portale: il gestore, le attività svolte dal portale, come sono gestiti gli ordini, i costi da sostenere per l’acquisto dell’offerta, le misure prese dall’ente per mitigare il rischio di frodi, la politica di trattamento dei dati aggregati, la normativa di riferimento, le eventuali sanzioni ricevute dal gestore, le eventuali sanzioni conferite alle start up che hanno disatteso il regolamento vigente.

 

  • L’investimento: i rischi relativi all’investimento, i benefici fiscali annessi, le deroghe del caso al diritto societario e fallimentare, il business plan del progetto, il diritto di recesso entro 7 giorni dall’adesione.

 

  • Le singole offerte: la scheda informativa della proposta, le banche e/o le imprese di investimento che ricevono gli ordini da eseguire, il conto corrente della start up innovativa, le modalità di esercizio del diritto di revoca.

Il punto di vista dell'investitore

Di solito, i portali rendono molte semplice il processo d’investimento.

Si completa una registrazione, si sceglie il progetto, si investe in pochi click. Di fatto, pochi passi per diventare a tutti gli effetti un socio di capitali di una start up.

 

La registrazione come utente online è il primo passo. Successivamente, gli investitori non professionali, detti investitori retail, devono completare un percorso didattico volto alla presa visione dei rischi delle operazioni che andrà a svolgere. In caso di mancato completamento, il gestore non può consentire che questi aderiscano alle proposte di investimento presenti sul portale.

L’investitore deve:

 

  • dare prova di aver preso visione delle informazioni di investor education presenti sul sito internet della Consob;
  • aver risposto correttamente ad un questionario sulle caratteristiche essenziali e i rischi principali connessi all’investimento in start up innovative;
  • dichiarare di essere in grado di sostenere economicamente l’intera perdita dell’investimento che intendono effettuare.

 

Le informazioni sugli investimenti possibili e sulle singole offerte sono disponibili attraverso apposite schede redatte secondo un modello standard di regolamento e/o possono essere comunicate tramite strumenti multimediali, immagini, video, pitch di presentazione.

 

Un investitore aderisce ad un’offerta: il momento in cui il soggetto entra realmente in possesso dello strumento finanziario acquistato dipende dall’esito della campagna di crowdfunding scelta.

Infatti, a chiusura dell’offerta, il portale deve verificare che il 5% degli strumenti sia stato sottoscritto da investitori professionali e che siano state rispettate tutte condizioni di regolamento. Inoltre, nel caso in cui l’offerta sia soggetta ad una soglia minima di adesioni per essere validata, occorre verificare l’effettiva realizzazione. Se il valore degli investimenti raccolti è inferiore alla soglia prestabilita, l’offerta decade e i soldi versati sono restituiti agli investitori. Esiste la possibilità di investire in offerte dette scindibili: esse vanno a buon fine a prescindere dalle somme raccolte.

Una volta investito, il contratto può essere rescisso entro 7 giorni dall’adesioni senza alcuna spesa ed entro 7 giorni dalla comunicazione di nuove informazioni rispetto a quelle del portale. In entrambi i casi i soldi già versati saranno restituiti.

 

L’investitore è un socio a tutti gli effetti: può partecipare alla vita societaria, esercitare il diritto di voto, approvare i bilanci societari, partecipare all’assemblea dei soci.

 

L’investitore deve avere preso visione dei rischi connessi a questa tipologia di investimento.

La start up è una società senza uno storico, non può distribuire dividendi, non ha risultanti da presentare, se non la validazione dell’idea di business e, nel migliore dei casi, un MVP.

La decisione di investire dipende dalla percezione dell’investitore nei confronti del progetto che ci viene presentato.

 

Data la mancanza di elementi economici e razionali cui fare riferimento e l’approccio inevitabilmente emozionale, è necessario che l’investitore conosca i principali rischi a cui è soggetto.

 

  • Il rischio di perdita del capitale.

Nell’equity crowdfunding, l’utente diventa un socio di capitale della società stessa, con benefici e relativo rischio di impresa.

  • Mancanza iniziale di dividendi.

Per 5 anni dall’iscrizione nel registro delle start up innovative, anche se in bilancio positivo, la società ha il divieto di distribuire dividendi.

  • Il rischio di illiquidità.

Il titolo acquistato potrebbe non avere mercato. Affinché un titolo sia liquidabile, deve avere un mercato in cui il titolo possa essere trattato e scambiato trasformandosi prontamente in valuta. Senza un mercato organizzato può essere difficoltoso o impossibile liquidare la quota o comprenderne il valore effettivo. Questi titoli sono detti illiquidi. Gli strumenti finanziari emessi dalle start up innovative sottoscritte tramite i portali di equity crowdfunding non possono essere negoziati sui mercati organizzati per il periodo in cui la società è considerata una start up innovativa. Non esiste un vero e proprio mercato secondario sul quale sia possibile scambiare questi strumenti appena sottoscritti.

Il punto di vista della startup

Le piattaforme di equity crowdfunding permettono alle startup di

  • avere una diversità di soggetti, allargando la base a potenziali utenti;
  • validare il modello quantificando in modo statistico e significativo la validità dell’idea di business verso il mercato, la facilità di comprensione del progetto e la potenziale customer base più elevata;
  • di avere ampia esposizione mediatica grazie ad eventi e a collaborazioni con agenzie stampa, quotidiani;
  • di raccogliere capitali da tutto il Paese tramite una burocrazia semplice e agevolata. Chiunque voglia può investire direttamente da casa, senza che l’investitore debba passare da notai o camere di commercio.

Secondo regolamento, gli strumenti finanziari emessi dalle start up innovative:

  • non possono superare la somma di 5 milioni di euro;
  • possono essere trattati solo da portali gestiti da soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Consob;
  • possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, azioni o quote;
  • vanno a buon fine solo se il 5% del loro ammontare è sottoscritto da un investitore professionale;
  • devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono cambiamenti significativi della situazione delle start up.

Lo statuto della start up deve prevedere che nel caso di exit i soci possano vendere le loro quote ad un soggetto terzo.

La start up lancia la campagna di crowdfunding con i seguenti passi:

  1. inviare la tua candidatura fornendo al portale le informazioni tecniche ed emozionali del progetto, senza tralasciare i punti di forza, il posizionamento sul mercato e le prospettive future;
  2. attendere la valutazione: il team di esperti del portale valuterà il progetto nel suo complesso con tutti i fattori critici di successo e le potenziali debolezze;
  3. strutturare la campagna: si delibera sull’aumento di capitale, sull’apertura del conto corrente vincolato, si preparano i contenuti e si delinea il piano marketing;
  4. pubblicare la campagna sul portale e aprirla a tutti per investire. Una campagna dura di solito fino a 60 giorni, durante i quali è data massima visibilità attraverso attività di marketing mirate;

Scelto un obiettivo minimo di raccolta, la campagna deve raggiungere questa soglia per poter ricevere i fondi, altrimenti deve restituire il capitale ricevuto. Se la soglia viene superata, l’iniziativa può rimanere aperta in overfunding per accogliere ulteriori capitali. 

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Rosario Pullano

Laureando in Fisica dei sistemi complessi presso PoliTo; Diplomato al Corso di Finanza Matematica della Bologna Business School; Vincitore nella categoria "Giovani Promesse" del "Concorso letterario; internazionale Michelangelo Buonarroti".
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